Nel corso degli anni la sicurezza delle macchine è stata messa sempre più al centro dei processi di valutazione dei rischi nelle aziende, sia per il normale corso di evoluzione della tecnologia che oggi permette elevati livelli di automazione, sia per una serie di obblighi imposti dalle norme vigenti a livello comunitario e nazionale (nello specifico mi riferisco al Testo Unico per la Sicurezza nei luoghi di Lavoro, D.Lgs. 81/08), per le quali il datore di lavoro deve garantire il mantenimento di uno standard di sicurezza minimo per tutte le attrezzature destinate al ciclo produttivo.
Il processo che ci ha portato fin qui è iniziato nel 1989, quando si decise di introdurre una serie di direttive a livello comunitario per fornire i Requisiti Essenziali di Sicurezza (comunemente detti RES) sia per le persone che per le macchine immesse sul mercato europeo, unificando le legislazioni di tutti i Paesi membri.
Considerando il solo campo dei macchinari, passando dalle modifiche introdotte con la direttiva 98/37/CE siamo giunti alla nuova direttiva macchine, la 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (anche se, nel momento in cui scrivo, sono passati circa 14 anni dall’uscita della direttiva. Pur essendo l’ultima versione disponibile ad oggi non si può proprio definire nuova).
DIRETTIVA MACCHINE 2006 42 CE – I PUNTI FONDAMENTALI
Lo scopo finale delle direttive di prodotto è essenzialmente uno: garantire la sicurezza delle persone, degli animali e delle cose nell’ambiente in cui vengono utilizzate.
Questo principio imprescindibile vale a maggior ragione per la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, che probabilmente risulta essere quella che trova la più ampia applicazione a livello comunitario ed extra comunitario (non dimentichiamo, tra l’altro, che alcuni Paesi al di fuori della sfera della Comunità Europea richiedono per l’export delle macchine che sia presente almeno il marchio CE di conformità).
Gli aspetti su cui occorre concentrarsi per raggiungere la conformità sono diversi. Possiamo considerare:
- progettazione della macchina;
- funzionamento della macchina;
- documentazione a corredo.

PROGETTAZIONE DEL MACCHINARIO SECONDO LA DIRETTIVA 2006 42 CE
La sicurezza di un macchinario parte da una corretta progettazione. La fase più importante, partendo da zero, è proprio questa. Sedersi ad un tavolo e ragionare su tutta una serie di aspetti: cosa deve fare la macchina? Come deve farlo? Quali sono i rischi legati all’utilizzo?
Quali possono essere i potenziali usi scorretti prevedibili?(Se vuoi saperne di più ho scritto un articolo a riguardo qualche tempo fa [inserire link articolo]). Se hai definito correttamente tutti gli aspetti costruttivi, le problematiche, hai analizzato tutti i rischi e applicato tutte le norme e le direttive applicabili, allora la tu macchina è conforme.
Progettare una macchina correttamente significa non avere sorprese dopo averla messa in servizio.
FUNZIONAMENTO DEL MACCHINARIO
Gli aspetti funzionali riguardano la parte di assemblaggio, installazione e utilizzo. Spesso ci si concentra solo sull’ultima parte, mentre la direttiva macchine si sofferma, tra le altre cose, anche sulla parte di movimentazione e installazione. Potrebbe essere veramente sicuro un impianto industriale privo di punti di ancoraggio per il sollevamento e il piazzamento?
Direi di no!
La sicurezza nell’uso della macchina invece viene raggiunta installando adeguati dispositivi di sicurezza (come i ripari fissi, mobili o le barriere ottiche), dispositivi per l’arresto di emergenza, dispositivi di segnalazione acustica e visiva, solo per fare alcuni esempi. Il tutto deve essere accompagnato da istruzioni per l’uso complete e dettagliate, mediante le quali formare il personale. E questo ci porta al terzo punto.
DOCUMENTAZIONE PER LE MACCHINE
Acquistare una macchina a norma significa acquistare una macchina dotata di marcatura CE. La marcatura CE di una macchina è l’autocertificazione del fabbricante mediante cui mi informa, supportato da una serie di documenti, di aver adempiuto a tutte le direttive e le norme tecniche applicabili. In sostanza si prende la responsabilità del prodotto che mi sta vendendo.
Quali sono i documenti da produrre per conseguire la marcatura CE? In generale il fabbricante di una macchina produce tre documenti:
- Fascicolo Tecnico di costruzione: questo documento contiene tutti i parametri di progetto, gli schemi, i calcoli, le relazioni tecniche eventualmente richieste e, importantissima, la valutazione dei rischi della macchina, rispetto all’uso previsto e all’uso scorretto prevedibile. Generalmente questo documento, coperto da segreto industriale, resta alla casa madre;
- Manuale di Uso e Manutenzione: qui ci sono tutte le informazioni da passare all’utilizzatore finale. A cosa serve la macchina, come funziona, come usarla e come non usarla, quali rischi residui prevedo e come limitarli, quando e come fare manutenzione… minore è il livello di formazione tecnica dell’utilizzatore finale, maggiore sarà il livello di dettaglio del manuale (come avviene ad esempio per le istruzioni di un frullatore, che può essere utilizzato anche dalla nonnina che di nozioni meccaniche ne avrà poche o non ne avrà per nulla);
- Dichiarazione di Conformità: questo è il certificato, fornito dal fabbricante, con cui si attesta la rispondenza della macchina a tutte le direttive e le norme tecniche applicabili. Deve essere fornito OBBLIGATORIAMENTE insieme alla macchina.
Dopo aver preparato i documenti siamo finalmente pronti per installare la targa CE sulla nostra macchina.
Tutte le macchine destinate ad essere immesse sul mercato devono essere corredate dai documenti citati.
Attenzione! Questo vale anche se la macchina è “fatta in casa”. Mi spiego meglio: mi capita spessissimo di visitare officine meccaniche o aziende simili e di trovare macchine autocostruite, magari per fare qualche lavorazione particolare. La direttiva macchine con “immissione sul mercato” intende l’atto di mettere a disposizione una macchina o attrezzatura ai lavoratori all’interno della Comunità Europea.
Quindi, anche se la macchina non la costruisci per venderla, di fatto la stai “immettendo sul mercato”. E anche se non costruisci macchinari per lavoro, in questo caso è come se fossi un fabbricante.
CE O CHINA EXPORT?
Fai attenzione a strane marcature CE di macchine che pensi possano essere di dubbia provenienza. Il nostro marchio, quello della Comunità Europea, è disegnato rispettando dei canoni ben precisi, che vengono specificati nell’allegato III della direttiva macchine. Nello specifico, il risultato finale deve essere come quello mostrato qui sotto:

È capitato (molto più di frequente in passato che non oggi) di trovare attrezzature o macchinari prodotti in Cina e marcate con il loro logo CE, che abbrevia la dicitura “China Export”. Il guaio è che il logo è praticamente identico al nostro. Osservandolo bene si nota che l’unica differenza sensibile è la distanza tra la C e la E:

Questo espediente è servito in passato per aggirare il nostro quadro normativo e mettere in vendita macchine non a norma. A onor del vero oggi molte aziende cinesi si sono adeguate e lavorano con grande serietà, applicando in maniera rigorosa le normative europee dovendo interfacciarsi sul nostro mercato. Come sempre, non si può fare di tutta l’erba un fascio!
Come fare dunque per verificare la correttezza del marchio (senza dover misurare la distanza col calibro – cosa che peraltro non ti mette al riparo da acquisti sbagliati)? Controllo la documentazione, ovvero manuale, dichiarazione di conformità e verifico che sulla macchina ci sia la targa CE. Se la documentazione rispetta i requisiti richiesti dalla direttiva, puoi essere abbastanza tranquillo sulla conformità della macchina.
MARCATURA CE : ESENZIONE DALLE RESPONSABILITÀ PER L’AZIENDA?
Un punto chiave quando si parla di sicurezza delle macchine ha a che fare con la responsabilità del datore di lavoro. Spesso mi viene fatta una domanda: ho comprato una macchina con marcatura CE, quindi non devo fare nulla, giusto? SBAGLIATO.
La marcatura CE è un’autocertificazione con cui il fabbricante garantisce il rispetto delle norme, ma questo non esime il datore di lavoro dall’effettuare la valutazione dei rischi. La responsabilità in caso di incidenti può ricadere su entrambi, a meno che l’evento non sia dovuto ai cosiddetti vizi occulti, ovvero difetti non rilevabili visivamente dall’utilizzatore finale, sia in termini di dispositivi installati, sia in termini funzionali.
Il solo marchio non è un ombrello che ti protegge da qualsiasi conseguenza, è uno strumento da utilizzare per migliorare la sicurezza del tuo ambiente di lavoro.
Spero che questo quadro generale ti sia utile per chiarire qualche dubbio, la materia è vasta ed è difficile racchiuderla in poche parole.
Per qualsiasi dubbio contatteci, troveremo insieme la soluzione migliore per le tue esigenze!
May Srls è esperta nella sicurezza dei macchinari e nella loro corretta valutazione.
Guarda anche il nostro video riassunto qui sotto.