MARCATURA CE IN ITALIA: COSA SAPERE PER OTTENERLA

Chi si occupa della produzione o della valutazione della conformità di macchine o attrezzature di diverso tipo (attrezzature in pressione, apparecchiature elettromedicali e dispositivi medici, elettrodomestici, etc.) così come chi lavora nell’ambito dei prodotti da costruzione o dei dispositivi di protezione individuale, sicuramente si sarà trovato nelle condizioni di dover applicare norme tecniche, regolamenti e direttive per poter apporre la marcatura CE in Italia.

COS’È LA MARCATURA CE?

La marcatura CE in Italia è un atto con cui un fabbricante (ma anche un mandatario, un importatore o chi di sua volontà apporti modifiche sostanziali ad una macchina già presente sul mercato) dichiara la conformità della macchina (o apparecchiatura) a tutte le norme armonizzate e alle direttive di prodotto applicabili.

Sostanzialmente è un’autocertificazione della conformità normativa del prodotto che abbiamo intenzione di immettere sul mercato della Comunità Europea.

Per alcune tipologie di prodotti non è sufficiente la sola autocertificazione, aspetto che comporta il coinvolgimento di un Organismo Notificato, ovvero un ente che, seguendo specifiche procedure, ci accompagna nel processo di certificazione fino all’apposizione del marchio.

Vi sarà capitato di avere per le mani, ad esempio, un dispositivo di protezione individuale (marcato CE ovviamente) e di notare, accanto al marchio un numero di 4 cifre:

Simbolo della marcatura ce con 4 zeri per la marcatura ce in Italia

Quelle 4 cifre indicano quale Organismo Notificato ha permesso al fabbricante di completare la procedura di marcatura CE.

È richiesto il supporto di un ente esterno, ad esempio, quando si fabbricano dispositivi di protezione individuale di III categoria (ovvero i salvavita – autorespiratori, imbracature, etc.) o per le macchine che rientrano nell’Allegato IV della Direttiva Macchine 2006/42/CE (in questo caso l’Ente non è sempre per forza richiesto, ma sarebbe necessario un discorso a parte, per cui ne parleremo in un altro momento).

COME SI APPONE LA MARCATURA CE IN ITALIA?

Il ragionamento che facciamo di seguito vale, evidentemente, in Italia come nel resto dei Paesi dell’Unione Europea.

Facciamo l’esempio (semplificato) di un trapano a colonna.

FASE 1 –  Verifica di tutte le direttive applicabili. In questo caso troverà sicuramente applicazione la Direttiva Macchine (potremmo considerare eventualmente anche la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica, ma facciamo l’esempio più semplice possibile).

La direttiva 2006/42/CE, applicabile al prodotto in questione, prevede per il raggiungimento della conformità normativa il rispetto di alcuni Requisiti Essenziali di Sicurezza (che in gergo chiamiamo RES), elencati nell’Allegato I della direttiva stessa.

Una volta individuati i RES che ci interessano, capiamo come impostare il progetto della macchina in modo da riuscire a rispettarli.

FASE 2 –  Verifica delle norme armonizzate applicabili. Un altro strumento utilissimo a disposizione sono le norme tecniche armonizzate. Il corretto utilizzo delle norme armonizzate ci permette di ottenere la “presunzione di conformità”, ovvero di dimostrare immediatamente di aver rispettato i RES previsti dalle direttive stabilite e aver raggiunto la conformità del prodotto.

Tornando al nostro esempio, se è disponibile una norma tecnica specifica per i trapani a colonna conviene applicarla, in modo da avere la presunzione di conformità immediata;

FASE 3 – Redazione della documentazione. Ora occorre produrre i documenti necessari a supporto del processo di marcatura. I documenti sono essenzialmente tre:

  • Il Fascicolo Tecnico di costruzione, nel quale inseriremo tutto ciò che ha a che fare col progetto della nostra macchina. Inseriremo qui i calcoli, gli schemi, i disegni e, importantissima, l’analisi dei rischi della macchina. L’allegato VII alla Direttiva Macchine fornisce indicazioni dettagliate su tutto ciò che occorre inserire nel fascicolo;
  • Il Manuale di Uso e Manutenzione, fondamentale per il “passaggio di informazioni” tra noi e l’utilizzatore finale. Con questo documento dobbiamo essere in grado di spiegare chiaramente al cliente come funziona la macchina, quali rischi prevediamo, cosa può e non può fare, quali dispositivi di protezione deve utilizzare, etc. I dettagli sulle informazioni da inserire nel manuale si trovano nell’allegato I alla direttiva;
  • La Dichiarazione di conformità, atto conclusivo con cui ci assumiamo la responsabilità formale della conformità della macchina. Confermiamo legalmente di mettere a disposizione un’attrezzatura sicura per le persone, gli animali e le cose, come richiesto dalla legislazione in vigore.

A questo punto siamo pronti per far serigrafare la targhetta con il marchio di conformità.

RICORDA! Possono essere immesse sul mercato comunitario solo attrezzature marcate CE.

RICAPITOLANDO: LA MARCATURA CE PASSO PER PASSO

Riassumiamo qui di seguito i punti principali

  1. Qual è il nostro scopo? Mettere a disposizione del cliente un’attrezzatura sicura;
  2. Come lo facciamo? Progettiamo e costruiamo correttamente l’attrezzatura;
  3. Chi ci fornisce i criteri fondamentali? Le direttive comunitarie. Occorre quindi fare una verifica per vedere quale direttiva può essere applicata a ciò che devo produrre e quali sono i RES da rispettare;
  4. Chi ci aiuta a rispettare i requisiti di sicurezza? Le norme tecniche armonizzate. Verifichiamo quali norme tecniche sono applicabili al prodotto che desidero immettere sul mercato comunitario;
  5. Come formalizziamo tutto il processo? Attraverso al documentazione tecnica (fascicolo, manuale, dichiarazione CE);
  6. Come lascio “il segno” sull’attrezzatura che immetto sul mercato? Attraverso la targa CE sul prodotto che metto in commercio.

LA TARGA CE IN ITALIA E LA SUA REALIZZAZIONE

In quest’ultimo paragrafo vediamo come deve essere realizzata la targa CE dell’attrezzatura oggetto della nostra procedura.

Innanzitutto occorre consultare le direttive di prodotto applicate, troveremo (se pertinente) un allegato che ci illustra come deve essere realizzata la marcatura. Abbiamo già parlato in un altro articolo sulla sicurezza dei macchinari, della fregatura del marchio “China Export”, praticamente identico al nostro.

Consideriamo che la legge italiana punisce chi appone marchi che possano indurre in confusione l’utilizzatore finale circa la conformità dell’attrezzatura quindi, se consideriamo sempre il trapano di cui parlavamo poco fa, nell’allegato III alla Direttiva Macchine troviamo i criteri dimensionali del marchio corretto.

Questo deve essere riportato su una targa visibile, leggibile e indelebile insieme ad una serie di informazioni che possiamo ritenere importanti e che sintetizziamo in maniera non esaustiva di seguito: marca e modello della macchina, tipologia di macchina ed eventuale numero di serie, anno di costruzione.

Per attrezzature particolari (quali possono essere le presse) è possibile che siano richieste informazioni supplementari (potrebbero esserci indicazioni a riguardo anche nelle norme tecniche specifiche – le cosiddette norme di tipo C).

È un po’ più chiaro il meccanismo? Spero di sì.

La materia è vasta e richiede tempo per parlarne nel dettaglio e capirla fino in fondo.

Se ti serve aiuto contattaci, troveremo insieme il modo migliore per fornirti il supporto di cui hai bisogno.

May Srls è esperta in servizi e consulenza per la sicurezza dei macchinari.

Per maggiori info guarda anche il nostro video riassuntivo qui sotto.

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