MACCHINE VECCHIE: POSSO UTILIZZARLE?

Una domanda che mi viene fatta molto spesso è: abbiamo delle macchine vecchie in officina, non vorremmo buttarle perché ci fanno comodo. Possiamo utilizzarle?

Certo che sì! Nessuno mi vieta di utilizzare un macchina vecchia, a patto che rispetti una serie di requisiti indispensabili per il suo utilizzo in sicurezza.

QUANDO UNA MACCHINA È VECCHIA?

Se ci basassimo solo sull’età anagrafica e sull’evoluzione della tecnologia, una macchina sarebbe vecchia potenzialmente dopo 6 mesi dall’acquisto. Per fissare una linea temporale più “comoda” stabiliamo che una macchina vecchia è priva della marcatura CE. La domanda seguente sarà quindi: da quando si applica la marcatura CE? In Italia abbiamo recepito la Direttiva 89/392/CEE e le sue integrazioni successive con il D.P.R. 459/96, con il quale entrava in vigore ufficialmente anche da noi il processo di marcatura delle macchine. Da quel momento in poi fissiamo la nostra linea temporale tra macchine “nuove” e “vecchie”.

LA NORMATIVA

Per l’adeguamento delle macchine vecchie naturalmente non posso fare riferimento alla versione più aggiornata della Direttiva Macchine. Queste infatti sono state costruite prima delle direttive di prodotto (in alcuni casi molto prima), per cui le attuali soluzioni tecniche risulterebbero inapplicabili, a meno di drammatici stravolgimenti a livello elettrico e meccanico.

La guida da seguire è quella fornita dall’Allegato V del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico per la Sicurezza nei luoghi di Lavoro, dal titolo “Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione”. L’allegato, diviso in due parti, permette di stabilire i requisiti di sicurezza di massima per tutte le attrezzature (parte I) e per alcune particolari tipologie di attrezzature (parte II). Le indicazioni fornite per la verità non sono dettagliatissime, per cui dovremo in qualche modo “miscelare” quanto descritto nell’allegato con le nuove disposizioni normative.

GLI ADEGUAMENTI SECONDO IL D.Lgs. 81/08

Cosa significa? Significa dobbiamo considerare due aspetti relativi agli obblighi del Datore di Lavoro rispetto alle attrezzature messe a disposizione dei Lavoratori:

  • quelli specifici relativi alle attrezzature (art. 70, c. 1): “Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari […], devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO V
  • quelli generali (art. 18, c.1, lett. z): aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro,  in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Mettendo insieme i pezzi significa che, pur adeguando un macchinario vecchio, nella scelta delle misure di riduzione dei rischi dovrò riferirmi sempre alle norme tecniche più recenti. Per fare un esempio, se dovessi adeguare un vecchio tornio parallelo del 1984, oltre a quanto riportato nell’Allegato V dovrei fare riferimento alla norma UNI EN ISO 23125:2015 specifica per la sicurezza dei torni.

Se ti serve una mano per adeguare una vecchia macchina, contattaci!

May S.r.l.s. opera nel settore della consulenza sui macchinari industriali

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