Capita spesso di essere chiamato da un cliente che ha bisogno di marcare una macchina, perché l’ha costruita, perché la deve importare da un Paese esterno alla Comunità Europea o perché deve mettere insieme qualche macchina per costruire una linea più complessa.
La domanda che mi viene fatta è sempre la stessa: quali sono i documenti tecnici necessari per marcare la macchina?
La procedura di base da seguire per immettere una macchina sul mercato comunitario è sempre la stessa:
- prepara il Fascicolo Tecnico di costruzione della macchina;
- prepara il Manuale d’uso e manutenzione della macchina;
- prepara la Dichiarazione di conformità;
Quando ho preparato tutta la documentazione posso preoccuparmi di apporre il marchio CE.
Chiaramente per macchinari particolari o linee complesse possono rendersi necessari alcuni adempimenti in più (come ad esempio il coinvolgimento di un Ente Notificato), ma i punti sopra elencati sono la base di ogni marcatura.
Come già spiegato in un altro articolo, la valutazione della conformità della macchina deve essere tenuta in considerazione in ogni fase, dal progetto, alla produzione allo smantellamento, è quindi importante attenersi a quanto prescritto dalle direttive.

COME È FATTO IL FASCICOLO TECNICO?
Oggi ci concentreremo sul Fascicolo Tecnico, ovvero il documento che contiene tutte le informazioni di progetto necessarie per definire lo scopo della macchina, le caratteristiche costruttive e l’entità dei rischi derivanti dall’utilizzo proprio e da quello improprio, determinando inoltre quali rischi residui possono essere presenti durante le fasi di vita della macchina.
In sostanza la Direttiva Macchine 2006/42/CE richiede al fabbricante (o chi per lui, il mandatario, l’importatore, …) di predisporre un documento nel quale siano presenti:
- una descrizione generale della macchina: i componenti, la loro funzione, le loro caratteristiche principali;
- un disegno complessivo della macchina, gli schemi dei circuiti di comando i disegni di dettaglio dei vari elementi che costituiscono la macchina o l’impianto: tutta la parte di progetto deve essere allegata al fascicolo. Questo documento infatti, salvo accordi commerciali differenti, resta i possesso del fabbricante, è soggetto al segreto industriale e i contenuti non vengono divulgati;
- descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina: in linea di massima si spiega il principio di funzionamento e si descrive il ciclo di lavoro, considerando che in allegato al fascicolo inseriremo anche copia del manuale di uso e manutenzione;
- note di calcolo, risultati di prove, certificati: hai effettuato dei test funzionali? Hai richiesto una relazione tecnica specifica per il dimensionamento di un componente? Hai effettuato dei rilievi fonometrici specifici per la macchina in produzione? Allega tutta la documentazione di cui disponi e che possa dimostrare la conformità del prodotto che vuoi immettere sul mercato;
- individuazione dei RES: ovvero individuazione dei Requisiti Essenziali di Sicurezza applicabili alla macchina in uso, il cui elenco è indicato nella direttiva;
- analisi dei rischi: qui occorre spiegare quale principio di valutazione hai scelto di utilizzare per la realizzazione della valutazione, dopodiché vengono individuate le aree di rischio e vengono analizzate le possibili soluzioni per la riduzione del rischio. Alcune soluzioni vengono fornite anche dalle norme armonizzate disponibili (norme UNI EN).

OBBLIGHI DEL FABBRICANTE (E DEGLI ALTRI SOGGETTI ECONOMICI)
Generalmente, dopo aver sintetizzato quanto elencato qui sopra, mi viene fatta la seconda domanda: ma è obbligatorio?
Assolutamente sì!
IL FASCICOLO TECNICO E LA DIRETTIVA SULLE MACCHINE
La Direttiva macchine specifica chiaramente, nel “considerando” numero 24, che: “È indispensabile che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, prima di redigere la dichiarazione «CE» di conformità, costituisca un fascicolo tecnico della costruzione”.
In poche parole, per 10 anni dall’immissione sul mercato è necessario avere a disposizione la documentazione su richiesta delle autorità competenti (ATS, Carabinieri, etc.). In generale quando la richiesta viene fatta c’è una finestra temporale compresa tra i 7 e i 14 giorni per fornire tutto il materiale (considerando che, come specificato nella direttiva, “tale fascicolo tecnico non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile. Il fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere riunito e reso disponibile in tempi compatibili con la sua importanza da parte della persona nominata nella dichiarazione CE di conformità”).
SANZIONI SUL FASCICOLO TECNICO PER LE MACCHINE: SONO PREVISTE?
La terza domanda a questo punto nasce da sola: e se non ho il fascicolo quando me lo richiedono?
Le sanzioni vengono stabilite dal singolo Stato membro, attraverso il recepimento della direttiva con proprio decreto legislativo. In Italia la Direttiva Macchine è stata recepita con il D.Lgs. 17/2010, che nell’articolo 15, comma 3 specifica che “il fabbricante o il suo mandatario che a richiesta dell’autorità di sorveglianza […] omette di esibire la documentazione […] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro”.
Insomma, conviene fare le cose per bene.
Speriamo di aver fatto un po’ di chiarezza.
Guarda anche il nostro video riassuntivo qui sotto.
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